Statuto

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

L’A.I.D.O. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE – ODV fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, ha sede legale a Roma. É costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
L’indicazione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

  1. È una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
  2. L’Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.
Art. 2 FINALITÁ

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Finalità dell’A.I.D.O. sono:

  1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;
  2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto d’organi;
  3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.
Art. 3 ATTIVITÁ

1. L’Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
h)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l’Associazione:

  1. promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;
  2. instaura rapporti e collaborazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;
  3. svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;
  4. promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;
  5. promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;
  6. provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l’esecuzione della volontà degli iscritti;
  7. svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.

2. A.I.D.O. può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

4. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può instaurare rapporti, accordi e collaborazioni con Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 4 SOCI

1. La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di A.I.D.O. sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

2. Sono Soci dell’A.I.D.O. le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l’A.I.D.O. per i fini istituzionali.

3. In deroga all’art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell’Assemblea. Il libro degli Associati di A.I.D.O. corrisponde al S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O. che è informatico).

4. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali, o fino all’assemblea elettiva successiva, e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti se esterni all’Associazione. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l’attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo di ogni livello. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L’associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta alla Sezione Provinciale o similare di appartenenza. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione e diventa effettivo con la restituzione dell’atto olografo. Permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.

 

Il Consiglio Direttivo, a tutti i livelli, può deliberare l’espulsione degli associati per:

a) realizzazione di atti pregiudizievoli all’Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
b) inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
c)  indegnità.

Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata A.R. all’associato espulso. Avverso l’espulsione, l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 STRUTTURE

1. L’Associazione si articola in:

−  A.I.D.O. Nazionale
−  A.I.D.O. Regionali
−  Sezioni Provinciali, di Area Metropolitana, o Pluricomunali
−  Gruppi Comunali o Intercomunali

L’articolazione delle Strutture in ambito Regionale è decisa dai singoli Consigli Regionali in funzione della legislazione regionale, della situazione locale e dell’organizzazione socio-sanitaria in vigore, al fine di raggiungere nell’ambito della Regione il risultato operativo ottimale per l’Associazione, anche prevedendo la costituzione di Sezioni Pluricomunali, Comprensoriali o Territoriali e la costituzione di Gruppi Intercomunali o Rionali.

2. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle A.I.D.O. Regionali.

3. L’Associazione, a livello Nazionale, Regionale, di Sezione Provinciale o similare e di Gruppo Comunale o similare ha i seguenti organi:

−  Assemblea;
−  Consiglio Direttivo;
−  Giunta di Presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale e provinciale);
−  Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale);
−  Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti;
−  Organo di controllo, se istituito ai sensi dell’art. 30 C.T.S.;
−  Revisore Legale dei Conti, se istituito ai sensi dell’art. 31 C.T.S.;
−  Collegio dei Probiviri (obbligo solo a livello regionale e nazionale);
−  Collegio di Appello Nazionale dei Probiviri.

4. A livello di Gruppo Comunale o similare, il Collegio dei Revisori è facoltativo; ove non fosse stato eletto è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.

5. A livello di Gruppo Comunale e a livello Sezione Provinciale, o similari, il Collegio dei Probiviri, se mancante, è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.

6. Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. Ogni Struttura si deve dotare di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.

7. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate; in merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.

8. A.I.D.O., nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo nonché ai dirigenti.

9. Ai Consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. L’Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.

2. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.

Art. 7 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
 1. L’Assemblea elettiva è formata:

–  a livello Gruppo Comunale o similare da tutti i Soci;
–  ai livelli Nazionale, Regionale e Provinciale o similare dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.

2. Ciascuna Assemblea è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni o più frequentemente su decisione del Consiglio Direttivo medesimo o su richiesta di almeno un decimo dei membri delle Strutture immediatamente inferiori. In tale evenienza sono riconvocati i Delegati nominati nell’ultima Assemblea elettiva.

3. Le date delle Assemblee elettive devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee elettive superiori.

4. Ogni Assemblea è validamente costituita:

–  in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
–  in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

5. Hanno diritto al voto:

–  a livello Gruppo Comunale o similare i Soci;
–  a livello Sezione Provinciale o similare, Regionale e Nazionale i Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.

6. Ogni Socio o Delegato ha diritto a un voto.

Art. 8 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L’Assemblea intermedia è formata:
– a livello Gruppo Comunale o similare dai Soci;
– a livello Nazionale, Regionale e Provinciale o similare dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato.
Ognuno di loro ha diritto a un voto.

2. Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 9, 10, 11 e 12 tutti comma 1).

Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L’Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Nazionale:

a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo / Revisore Legale dei Conti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
d. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;
f. l’approvazione del Regolamento associativo e delle modifiche;
g. la determinazione delle quote sociali a carico dei Consigli Regionali;
h. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
i. quando elettiva:

−  l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e della Commissione Verifica Poteri;
−  l’elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Collegio di Appello Nazionale dei Probiviri;
−  la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell’Organo di Controllo.

Art. 10 ASSEMBLEA REGIONALE

1. L’Assemblea elettiva regionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti Provinciali o similari, o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Regionale:

a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo Regionale;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Regionale;
d. l’approvazione degli impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa regionale come da indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale adeguandoli alla situazione territoriale;
f. la determinazione delle quote sociali a carico delle Sezioni Provinciali o similari;
g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
h. quando elettiva:

− l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale e della Commissione Verifica Poteri;
− l’elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
− la nomina dei Delegati all’Assemblea Nazionale e l’indicazione dei Candidati alle cariche nazionali;
− la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell’Organo di Controllo.

Art. 11 ASSEMBLEA PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. L’Assemblea elettiva provinciale o similare è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2. Negli anni intermedi è convocata l’Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Comunali o similari o di un loro Delegato, o di un Referente di zona, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Spetta all’Assemblea Provinciale o similare:
a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
d. l’approvazione degli impegni economici pluriennali;
e. l’approvazione degli indirizzi di politica associativa provinciale come da indicazioni del Consiglio Direttivo Regionale adeguandoli alla situazione territoriale;
f. la determinazione delle quote sociali a carico dei Gruppi Comunali o similari;
g. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
h. quando elettiva:
− l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale o similare e della Commissione Verifica Poteri;
− l’elezione del Revisore o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
− la nomina dei Delegati all’Assemblea regionale e l’indicazione dei Candidati alle cariche regionali;
− la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell’Organo di Controllo.

Art. 12 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1. L’Assemblea del Gruppo Comunale o similare è l’espressione fondamentale dell’Associazione ed è costituita dai Soci. È convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Spetta all’Assemblea:

a. l’approvazione della relazione sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale o similare;
b. l’approvazione del bilancio consuntivo accompagnato da una relazione dell’Amministratore e dalla Relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Organo di Controllo, del Revisore Legale dei Conti, qualora istituiti;
c. l’approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo Comunale o similare;
d. la programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche associative indicate dall’Assemblea Provinciale o similare da attuare nell’ambito territoriale;
e. la definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci;
f. ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
g. quando elettiva:

− elegge i membri del Consiglio Direttivo Comunale o similare, del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;
− nomina i Delegati all’Assemblea Provinciale o similare;
− indica i Candidati alle cariche provinciali o similari;
− la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell’Organo di Controllo.

Art. 13 ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL GRUPPO COMUNALE O SIMILARE

1. L’Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Sezione Provinciale o similare su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o per richiesta del Comitato promotore.

Art. 14 ASSEMBLEA RICOSTITUTIVA

1. Qualora si tratti di un’assemblea per ricostituire una struttura precedentemente esistente, si parla di assemblea ricostitutiva.

2. Nel caso di Assemblea ricostitutiva partecipano i delegati nominati nell’ultima assemblea elettiva o i soci se si tratta di ricostituzione di un Gruppo Comunale o similare.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.

2. Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.

3. I singoli Consigli Direttivi devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.

4. Ogni Consiglio Direttivo può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio ne dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Regionale per l’interessamento di più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni).

5. I Consigli Direttivi intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.

6. In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata – prorogabile una sola volta per uguale periodo – di tre mesi, cura l’ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi associativi.

7. La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea, determina l’automatica decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a. mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall’Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l’applicazione da parte dei Consigli Regionali;
b. organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;
c. instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Direttivo Regionale, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall’Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni o fino all’assemblea elettiva successiva.

5. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo Nazionale:

a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Nazionale;
b. l’indicazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea;
c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale, oltre a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:

a. individua le linee guida dell’attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni dell’Assemblea Regionale;
b. coordina l’attività delle Sezioni con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;
c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o più province.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale o similare, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.

3. Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall’Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni o fino all’assemblea elettiva successiva.

5. Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

6. Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo Regionale:

a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Regionale;
b. l’indicazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall’Assemblea;
c. la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili;
f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE, AREA METROPOLITANA E PLURICOMUNALE

1. Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale o similare:

a. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le ASL/ASO. Ove nel territorio provinciale esistano più ASL/ASO coordina le attività svolte dai Gruppi Comunali o similari nei rapporti con le singole ASL/ASO;
b. coordina l’attività dei singoli Gruppi Comunali o similari controllandone il rispetto delle norme statutarie;
c. organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;
d. conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi dei residenti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo A.I.D.O. secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri, sempre in numero dispari.

3. Si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni (o fino all’assemblea elettiva successiva).

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale o similare elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

5. Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo Provinciale o similare:

a. la partecipazione senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea Provinciale o similare;
b. la realizzazione dei progetti per l’attuazione degli indirizzi di politica associativa indicati dall’Assemblea Provinciale o similare;
c. la realizzazione di attività finalizzate alla promozione della Donazione in ambito provinciale o similare;
d. la promozione di convegni su temi specifici;
e. l’accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l’acquisto e la vendita di beni immobili.
f. la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
g. la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

6. Nel caso di inattività di un Gruppo Comunale o similare o di impossibilità di costituzione, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Direttivo Provinciale o similare può nominare un Referente per lo svolgimento dell’attività associativa.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1. A livello Gruppo Comunale o similare il Consiglio Direttivo:

a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo per la successiva approvazione dell’Assemblea comunale, ai sensi di legge e, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
b. valida i bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;
c. intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati esistenti al proprio livello;
d. svolge opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;
e. organizza attività e manifestazioni nel territorio di competenza;
f. può accettare lasciti, eredità, legati e donazioni e acquistare e vendere beni immobili.

2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti, sempre in numero dispari.

3. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale o similare si riunisce almeno due volte l’anno e dura in carica quattro anni (o fino all’assemblea elettiva successiva).

4. Elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario; è facoltativo un Vice Presidente Vicario.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo. È organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.
In particolare:

 

1. a livello Nazionale:

a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la successiva approvazione dell’Assemblea Nazionale, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
−  generale promozione e coordinamento delle attività associative a livello nazionale e internazionale;
−  elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
−  acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
−  acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
−  la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Nazionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
−  la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
−  su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione.

2. a livello Regionale:

a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale per la successiva approvazione dell’Assemblea Regionale, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
−  generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Regione;
−  le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Regionale.
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
−  acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
−  acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
−  la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Regionale a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
−  su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Regionale, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione.

3. a livello Provinciale o similare:

a. predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Provinciale o similare per la successiva approvazione dell’Assemblea Provinciale o similare, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;
b. in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:
− generale promozione e coordinamento delle attività associative in ambito Provincia; le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare;
c. delibera inoltre sui seguenti argomenti:
−  acquisto beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
−  acquisto di beni di ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
−  la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo Provinciale o similare a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
−  su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo Provinciale o similare, del quale esegue le delibere;
d. attende all’ordinaria amministrazione;
e. vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel S.I.A. (Sistema Informativo A.I.D.O.).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la Giunta di Presidenza dell’organo superiore. È costituita a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza.

2. È la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall’A.I.D.O.Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali o similari e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi delle attività di interesse sovraregionale/interprovinciale nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

3. È convocata dal Presidente Nazionale/Regionale almeno tre volte l’anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.

4. Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.

5. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art. 22 PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.

2. Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.

3. Il Presidente convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l’ordine del giorno e fissa data e luogo in accordo con la Giunta di Presidenza.

4. Il Presidente coordina l’attività del Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, da uno dei Vice Presidenti in base all’anzianità di iscrizione.

6. In caso di commissariamento di una Struttura a livello inferiore, il Presidente della Struttura superiore adotta i provvedimenti urgenti ed indilazionabili non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti.

7. Il Presidente cura l’esecuzione e l’attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza.

8. Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta di Presidenza stessa in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i dieci giorni lavorativi successivi.

9. Nell’espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

10. Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini associativi.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1. Può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. In ogni caso vengono eletti dall’Assemblea due supplenti.

2. Dura in carica quattro anni e svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile e quindi controlla, al competente livello, l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.

3. Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.

4. Se l’organo è collegiale, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.

5. Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

6. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato l’organo di controllo, che sostituisce il presente Organo.

Art. 24 ORGANO DI CONTROLLO

1. Nei casi previsti dall’art 30 del C.T.S. l’Associazione istituisce l’Organo di Controllo, così come di seguito regolato.

2. L’Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale, rimane in carica 4 anni. Se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale e dalle Assemblee dei rispettivi livelli, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile e sono rieleggibili. In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31, comma1, del D.Lgs. 117/2017 la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro.

4. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento (se collegiale).

5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige apposito verbale.

8. Il Presidente o il componente dell’Organo di Controllo partecipa di diritto all’Assemblea del livello di riferimento e viene invitato alle sedute del Consiglio Direttivo del livello di riferimento.

Art. 25 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall’articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

2. Esso dura in carica per quattro anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello dalla prima Assemblea utile e dura in carica fino al termine del mandato.

3. Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

4. Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Direttivo.

5. Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

6. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni dell’Associazione.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea di riferimento è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all’Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica in primo grado al proprio livello i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.

5. Il Collegio dei Probiviri, in secondo grado, decide sui ricorsi presentati avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.

6. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale.

7. Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo della Struttura competente.

Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Si compone di tre membri più due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte all’Associazione.

2. Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionale.

3. Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

4. Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili nel rispetto di statuto e regolamento.

Art. 28 LIBRI SOCIALI

1. A.I.D.O. adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme applicabili.

2. Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell’Associazione, previa motivata richiesta scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 29 RISORSE

1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L’A.I.D.O. trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a. contributi dei Soci e di privati;
b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
c. contributi di Organismi internazionali;
d. donazioni e lasciti testamentari;
e. rimborsi derivanti da convenzioni;
f. entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse;
g. reddito del patrimonio;
h. altre entrate consentite.

3. Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

5. A.I.D.O. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 30 BILANCIO

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del C.T.S. ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

3. È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L’esercizio finanziario deve coincidere con l’anno solare.

Art. 31 BILANCIO SOCIALE

1. Nei casi previsti dalla legge, A.I.D.O. redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 32 INCOMPATIBILITÁ

1. La carica di Presidente a tutti i livelli non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.

2. Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale e Regionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza del livello immediatamente superiore.

3. I membri del Consiglio Direttivo a qualsiasi livello sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti del livello superiore.

4. Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l’incarico di Presidente e Segretario dell’Assemblea del livello di riferimento.

5. Le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi con lo stesso ruolo all’interno dello stesso livello, ad eccezione dei Presidenti e Vice Presidenti dei gruppi Comunali o similari che non hanno limiti di mandato. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli parziali.

6. Le cariche del Revisore dei Conti a tutti i livelli non sono compatibili con le cariche degli Organi previsti dagli art. 23-24-25 e della Giunta di Presidenza di livello immediatamente superiore.

7. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi e organismi associativi a qualsiasi livello.

Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI

1. I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell’Assemblea Regionale.

2. I Consigli Direttivi Regionali definiscono l’organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell’organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali

Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L’A.I.D.O. ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze,ibeni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall’Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto ad eccezione della maggioranza richiesta dall’articolo 34 dello Statuto circa la deliberazione di scioglimento ad eccezione di diverse disposizioni di Legge.

Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione, che è approvato, a maggioranza, dall’Assemblea Nazionale Ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello statuto).

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

All’Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo settore ed in particolare dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.